venerdì 12 giugno 2026 - 14:42
Il matrimonio temporaneo

Spesso oggetto di polemiche e fraintendimenti, il matrimonio temporaneo (mut’ah) occupa un posto preciso nella giurisprudenza islamica. Un'analisi delle sue basi coraniche, del suo sviluppo storico e delle ragioni che ne hanno mantenuto la legittimità nell’autentica tradizione islamica della Famiglia del Profeta.

Agenzia Hawzah News – Una delle pratiche islamiche spesso fraintese e criticate, sia da alcuni ambienti modernisti sia da correnti anti-sciite come il salafismo e il wahhabismo, è il matrimonio temporaneo (mut’ah). È un dato storicamente attestato che nei primi anni dell’Islam, dall’inizio della Rivelazione fino alla migrazione del Santo Profeta (S) a Medina, il matrimonio temporaneo fosse praticato dai musulmani accanto al matrimonio permanente.

Come esempio si può citare il caso di Zubayr al-Sahabi, che si sposò con Asma’, figlia di Abu Bakr, attraverso un matrimonio temporaneo; da questa unione nacquero ‘Abdallah ibn Zubayr e ‘Urwah ibn Zubayr. Queste figure sono annoverate tra i Compagni più noti del Santo Profeta (S). Se questo tipo di unione fosse stato considerato illegittimo o assimilabile all’adulterio — uno dei peccati più gravi nell’Islam, punito severamente dalla legge religiosa — difficilmente sarebbe stato praticato da personalità appartenenti alla prima generazione musulmana.

Il matrimonio temporaneo continuò a essere praticato dall’epoca dell’emigrazione fino alla dipartita del Santo Profeta (S). Anche dopo la sua scomparsa, durante il governo del primo califfo e per una parte del governo del secondo, i musulmani continuarono a ricorrervi, finché il secondo califfo ne decretò arbitrariamente il divieto, minacciando addirittura di punire chi avesse continuato a praticarlo.

Secondo diverse autorevoli fonti della tradizione sunnita, tra cui al-Sunan al-Kubra di al-Bayhaqi (Libro 10, hadith n. 13122), una delle più autorevoli raccolte di hadith della tradizione sunnita, quando assunse il governo il secondo califfo si rivolse alla gente con un discorso pubblico nel quale dichiarò:

وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَلا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَالأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.

«Vi erano due mut’ah praticate al tempo del Messaggero di Dio ﷺ, e io le proibisco e punirò chi le praticherà. Una è la mut’ah delle donne; se verrò a sapere di un uomo che ha contratto un matrimonio a termine con una donna, lo farò certamente lapidare. L’altra è la mut’ah del Pellegrinaggio (Hajj). Separate il vostro Hajj dalla vostra ‘Umrah, poiché ciò è più completo per il vostro Hajj e più completo per la vostra ‘Umrah»

Sebbene inizialmente alcuni Compagni e loro seguaci si opponessero a tale decisione, la maggioranza dei sunniti finì per considerare il matrimonio mut’ah illegittimo. Gli sciiti, invece, seguendo gli insegnamenti degli Imam Immacolati della Famiglia del Profeta, hanno giustamente continuato a ritenerlo lecito, così come lo era durante la vita dello stesso Profeta dell’Islam (S).

Nel Sacro Corano (23:5-7), Dio dice a proposito dei credenti:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

«E che custodiscono le loro parti intime, eccetto che nei confronti delle loro spose o di ciò che possiedono le loro destre [tra le ancelle di loro proprietà], poiché in ciò non sono affatto biasimati; mentre coloro che cercano oltre questo, costoro sono i trasgressori»

Questi versetti furono rivelati alla Mecca ed è almeno attestato che il matrimonio mut’ah era praticato dai musulmani dall’epoca della loro rivelazione fino all’Egira (la migrazione del Profeta Muhammad dalla Mecca a Medina nel 622 d.C., evento che segna l’inizio del calendario islamico lunare). Se il matrimonio temporaneo non fosse stato considerato un vero matrimonio e le donne unite attraverso di esso non fossero state ritenute spose legittime, tale pratica sarebbe stata incompatibile con il contenuto di questi versetti.

Da questa prospettiva, il fatto che il matrimonio temporaneo non sia stato proibito dal Profeta Muhammad (S) viene considerato una prova incontrovertibile della sua legittimità religiosa.

La liceità del matrimonio mut’ah continuò dall’epoca dell’Hijra fino alla dipartita del Santo Profeta (S), come conferma anche il seguente versetto (4:24), rivelato dopo l’Egira:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

«E [riguardo] le donne con le quali fate mut´ah [matrimonio a termine], dovete obbligatoriamente versare a esse la loro dote»

Gli oppositori della Shia sostengono che questo versetto della Sura an-Nisa’ sia stato successivamente abrogato, ma le fonti storiche indicano il contrario. Le parole del secondo califfo dimostrano che il matrimonio temporaneo continuò a essere praticato fino al momento del suo divieto. Se la mut’ah fosse stata realmente abrogata durante la vita del Santo Profeta (S), non vi sarebbe alcuna spiegazione plausibile per il fatto che essa abbia continuato a essere praticata pubblicamente negli anni successivi alla sua dipartita senza che venisse adottato alcun provvedimento volto a impedirla.

Per questo motivo, la Shia non accetta l’affermazione secondo cui il secondo califfo si sarebbe limitato a dare esecuzione a un precedente divieto pronunciato dal Profeta (S). Le parole a lui attribuite e riportate in precedenza attestano infatti che il matrimonio temporaneo era ancora praticato al tempo del suo intervento e che il suo divieto fu introdotto solo successivamente, e in modo arbitrario e illegittimo.

Dal punto di vista legislativo e della tutela dell’interesse pubblico, la legittimità del matrimonio temporaneo, al pari di quella del divorzio, viene considerata uno degli aspetti significativi della legislazione islamica. Le norme religiose hanno infatti lo scopo di preservare gli interessi fondamentali della società e di rispondere alle esigenze reali degli esseri umani.

L’istituzione del matrimonio, presente presso le società umane fin dalle origini, rappresenta una risposta naturale e socialmente regolata all’istinto sessuale. In forme diverse, il matrimonio permanente è stato praticato pressoché universalmente dai popoli del mondo come fondamento della famiglia e della stabilità sociale. Tuttavia, nonostante la diffusione di questa istituzione e le numerose campagne morali, religiose e sociali volte a promuovere il pudore, la verecondia e il rispetto delle norme etiche che regolano i rapporti tra uomo e donna, le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio continuano a essere una realtà presente in ogni epoca e in ogni società, tanto nei grandi centri urbani quanto nelle realtà più piccole. Secondo questa prospettiva, tale fenomeno dimostra che il matrimonio permanente, pur rappresentando la forma ordinaria e preferibile dell’unione coniugale, non è sempre sufficiente a rispondere alle esigenze e alle circostanze di tutti gli individui.

L’Islam, in quanto religione universale, tiene conto delle diverse condizioni e necessità dell’essere umano. Considerato che il matrimonio permanente non sempre è in grado di rispondere a ogni situazione concreta e che adulterio e fornicazione sono annoverati tra i peccati più gravi, la legge islamica ha previsto il matrimonio temporaneo quale forma lecita e regolamentata di unione, sottoponendolo a precise condizioni giuridiche che lo distinguono nettamente dalle relazioni illecite e lo preservano dalle conseguenze morali e sociali che queste comportano.

Dal punto di vista giuridico, il matrimonio temporaneo non costituisce una relazione informale, bensì un vero e proprio contratto matrimoniale regolato da norme precise. Per la sua validità è necessario che siano chiaramente determinati sia la durata dell’unione sia l’ammontare della dote (mahr) spettante alla donna. Il contratto richiede inoltre il consenso delle parti e produce specifici effetti giuridici riconosciuti dalla legge islamica. Per queste ragioni, la giurisprudenza sciita considera il matrimonio temporaneo una forma pienamente legittima di matrimonio, dotata di una propria disciplina giuridica e distinta dal matrimonio permanente pur condividendone la natura lecita e contrattuale.

Tra le norme previste dalla legge islamica vi sono il divieto per la donna di essere contemporaneamente vincolata a un altro uomo e l’obbligo di osservare un periodo di attesa (‘iddah) al termine dell’unione prima di poter contrarre un nuovo matrimonio. Tale disposizione, oltre a tutelare la certezza della discendenza e la chiarezza dei rapporti familiari, distingue nettamente il matrimonio temporaneo da qualsiasi relazione priva di un quadro giuridico definito. Nel caso della mut’ah, la durata dell’‘iddah è più breve rispetto a quella prevista per il matrimonio permanente, pur rispondendo alle medesime finalità giuridiche e sociali.

Secondo la prospettiva sciita, il matrimonio temporaneo costituisce dunque un istituto legittimo della legge islamica, fondato sul Corano, riconosciuto dalla tradizione profetica e disciplinato da precise norme giuridiche. La sua funzione va compresa nel quadro complessivo della legislazione islamica, che mira a rispondere alle diverse esigenze dell’essere umano salvaguardando al contempo l’ordine morale e sociale della comunità.

A cura di Mostafa Milani Amin

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